Proprietà e Libertà. Sì, ma Quali?
July 2nd, 2010 by Leonardo
Stavolta IHC è lieta di presentare un pezzo scritto dal gentilissimo Giovanni Boggero di IBL, già intelligente commentatore su queste pagine. Speriamo vivamente che questo pezzo dia il via alla ripresa, praticamente dopo anni, di una preziosa discussione di contenuto giuridico attorno al tema della libertà. Oltre alla bibliografia a pié di pagina, qualunque domanda anche quella che sembra la più banale (per chi ha dubbi però niente è banale) è benvenuta.
di Giovanni Boggero, Istituto Bruno Leoni
Il grande pregio della corposa monografia sulla proprietà data alle stampe ormai dieci anni or sono da Ugo Mattei è senza dubbio quello di aver contribuito a spezzare il recinto della diffidenza verso l’analisi economica del diritto nel nostro Paese. Troppo a lungo, infatti, dottrina e giurisprudenza italiane hanno fondato la loro attività di ricerca sulla “regola migliore”, entro gli stretti confini della forma codicistica. Il contributo della Economic Analysis of Law - di casa Oltreoceano, ben poco qui da noi - ha di certo portato una ventata d’aria fresca, cambiando in parte il paradigma con il quale il giurista italico guarda alle norme e alla loro evoluzione.
Una è la tesi centrale del volume. L’Occidente è spaccato a metà tra sistemi di common law e di civil law. Inutile dire che lo sia quindi anche il modo di intendere la proprietà. Alla concezione tipica del diritto romano, corroborata poi dalle codificazioni napoleoniche e dalla pandettistica tedesca, di una proprietà come dominium, semplice controllo materiale e fisico di un soggetto su un oggetto usque ad inferos usque ad sidera, si contrappone una visione più sfumata e complessa, per certi versi immateriale dell’essere proprietari, riassumibile nell’espressione bundle of sticks. La proprietà è insomma un mazzo di prerogative, che possono essere fatte circolare disgiuntamente le une dalle altre (la proprietà del terreno non necessariamente deve ricomprendervi anche il sottosuolo; la proprietà del bosco a fini di legnatico non deve necessariamente ricomprendere quelli di caccia e così via). Tale tradizione, a ben vedere, non è del tutto estranea al panorama continentale, se si pensa a tutto quel florilegio di istituti, tipici dell’era medievale e poi spazzati via con un tratto di penna dalla Rivoluzione Francese.
Tale bipartizione, di grande aiuto nel mettere a fuoco la staticità dell’assetto proprietario del nostro codice (si pensi ai rapporti di vicinato), scade invece nell’aporia, quando manca di segnare lo spartiacque “hayekiano” tra liberalismo di stampo anglosassone e liberalismo continentale. Il binomio proprietà-libertà viene infatti attaccato quale stolido assioma, creato da quel “matrimonio infausto tra naturalismo e positivismo statalista” che fu la Rivoluzione Francese. In realtà, benché il paradigma proprietario della common law sia diverso da quello continentale, ciò non significa che in quel fascio di facoltà, poteri, soggezioni e obblighi il binomio proprietà-libertà non possa comunque trovare una sua conferma. Lo ricorda anche Carlo Lottieri nella sua cristallina introduzione al volume Il diritto dei proprietari: una concezione liberale della giustizia, edito da Facco/Rubbettino: la proprietà definisce l’ordine dei titoli legittimi. Null’altro. Il problema nell’assunto di Mattei è insomma a monte, nell’idea di una libertà liberale intesa come assoluta (la licenza di Hobbes) e di una proprietà liberale intesa come monade. In realtà, la riflessione libertaria - Rothbard su tutti - è la prima a ribaltare tale visione macchiettistica, riconoscendo la proprietà come limite. Un limite alla libertà altrui e un limite alla propria. In questo consiste il tanto vituperato “binomio”, che recupera così quella tara di dimensione relazionale, più volte lamentata da Mattei.
In conclusione, è vero che i diritti di proprietà non sono mai definiti una volta per tutte e che quindi pretendere di delimitare a priori le reciproche interferenze tra sfere proprietarie è spesso un atto ingegneristico sterile, d’altro canto è altrettanto vero che tale caleidoscopio di fasci e prerogative non può che trovare molti limiti in sé stesso (si pensi alla figura del residual claimant), senza quindi sfociare in un novero imprecisato, quasi “relativista” di pretese; come, ad esempio, quella del ladro che pretende di entrare in casa mia o quella del lavoratore che pretende di avere una qualche proprietà sul suo posto di lavoro. In parole povere, dire che la proprietà non è una monade non equivale a dire che “tutto va bene”. A differenza delle cavillose norme sulle distanze, il divieto di immissio in alienum non può essere in sé e per sé derubricato a segno distintivo di quella concezione giusnaturalistica, “volta a concepire un sistema di proprietari titolari di diverse monadi non comunicanti”. Il divieto di immissio in alienum è corollario del concetto di proprietà privata. Se buttiamo a mare quello, buttiamo a mare la proprietà, sia quella “fisicista” continentale, sia quella “immateriale” anglosassone. A condividere in parte questo nichilismo di fondo v’è però anche l’approccio efficientista (e falsamente wertfrei) della Scuola di Chicago e del teorema di Coase, uno dei cui presupposti è l’irrilevanza della distribuzione dei titoli di proprietà. Allo stesso modo, il movimento delle enclosures nell’Inghilterra del XVIII secolo fu dettato da pure motivazioni di efficienza, che spesso si riverberarono in ingiustificate e brutali espropriazioni. Altro che liberalismo. In nessun conto fu tenuto l’homestead - il “preuso” si direbbe pressappoco oggi qui da noi - dei piccoli coltivatori e allevatori delle campagne inglesi.
Bibliografia:
F.A. Von Hayek, Liberalismo, Ideazione, Roma 1996
H.Lepage/M.N.Rothbard Il diritto dei proprietari: una concezione liberale della giustizia, Rubbettino/Facco, 2005
U.Mattei, La proprietà, UTET, 2001

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libertà Says
Quali?
Ecco la risposta, è una citazione… la migliore possibile e la regalo a Leonardo come promesso:
“L’idea del diritto, maturata in anni di studi e di riscontri nella esperienza, vuole che l’ordine di convivenza predisposto dagli organi legislativi, si rispecchi nelle coscienze degli uomini e, tramite il loro agire consapevole, si realizzi nelle relazioni economiche e sociali. A questa idea del diritto non è estranea la tendenza dell’ordinamento ad adeguarsi ai mutamenti, che intervengono nell’economia e nella società, appunto tramite l’attività pratica dei singoli operatori e dei gruppi, le interpretazioni della giurisprudenza e gli apporti della dottrina. In questa tendenza si inserisce il processo attuale di estensione della rilevanza e dell’efficacia dell’autoregolamento degli interessi, ritenuti meritevoli di tutela, posto in essere dai privati, spesso nel tentativo di far fronte alle nuove urgenze, cui non sempre tempestivamente provvede il legislatore. Fissati i presupposti normativi; avuto riguardo alla prassi risultante dal regolamento privato degli interessi meritevoli; tenuto conto dei perfezionamenti apportati dalle interpretazioni della giurisprudenza e dalle elaborazioni della dottrina, che in larga misura eliminano le scorie e risolvono le antinomie, la ricostruzione degli istituti nell’orbita del sistema mira alla ricognizione della loro intrinseca razionalità”.
Praticamente c’è tutto: idea del diritto e degli istituti (giuridici), qual’è anche la proprietà!
Jul 5th, 2010 at 11:22 pm
silvano Says
Non sono un esperto della materia, ma a me sembra un po’ “normativo” come approccio. Troppo sbilanciato sulla figura del legislatore.
Jul 6th, 2010 at 9:45 pm
Giovanni Boggero Says
@libertà: grazie per il commento, innanzitutto. Tento di interpretare la citazione, che non è esattamente coincidente con il tema del post. Ma noi giuristi un aggancio lo troviamo sempre.
“L’attività pratica dei singoli operatori” è senza dubbio quello che ha permesso in ordinamenti come quelli di common law, molto più che in civil law, di non cadere nella trappola romanistica di cui parlo di un sistema proprietario rigido e statico. La domanda ha potuto ritagliarsi sull’offerta, come scrive Mattei, proprio perchè le sfere proprietarie sono state considerate come mobili e non viceversa come separate apriori.
Jul 6th, 2010 at 10:23 pm
libertà Says
Ci si può ragionare sopra per cercare di rendere chiaro e più intellegibile il significato profondo della citazione.
Mi è venuta un’idea, cominciamo così.
Semplicemente: riporto in una prima sezione A quei termini “sbilanciati” verso il normativo/legislatore, che sono presenti in TUTTO il pezzo; in una seconda sezione B riporto tutti gli altri termini, che invece vanno oltre il normativo/legislatore verso l’autoregolamentazione.
Sezione A:
1. L’Ordine di convivenza predisposto dagli organi legislativi;
2. Il Legislatore non sempre provvede tempestivamente ai mutamenti sentiti urgenti dalla società;
3. Fissati i presupposti normativi (prendendo ad esempio il codice civile e sfogliandolo, ivi sono contenuti i nostri presupposti normativi, giunti fino a noi attraverso secoli di esperienza giuridica! L’aumento pirotecnico di leggi e regolamenti è certamente il male odierno, ma questa è un’altra storia).
Sezione B:
1. Ordine di convivenza […] si rispecchi nelle coscienze degli uomini;
2. Agire consapevole (degli uomini);
3. Ordine di convivenza […] si realizza nelle relazioni;
4. (Ordinamento=Regole) adeguarsi ai mutamenti attraverso le attività pratiche dei singoli e dei gruppi (uomini);
5. (Ordinamento=Regole) adeguarsi ai mutamenti attraverso le interpretazioni della giurisprudenza (per capirci, quasi come nel Common Law!);
6. (Ordinamento=Regole) adeguarsi ai mutamenti attraverso gli apporti della dottrina (esempio, lo stesso pezzo di Boggero è un apporto di dottrina);
7. Aumento di possibilità di Autoregolamentazione degli interessi (aumento di libertà di autoregolamentarsi degli uomini nei limiti del lecito= aumento del meritevole di tutela!);
8. Il risultato del regolamento privato degli interessi (meritevoli);
9. I perfezionamenti portati dalla giurisprudenza (Giudici) e dalla dottrina (Studiosi);
10. Tutto questo porta ad un Sistema (giuridico) INTRINSECAMENTE RAZIONALE.
In realtà, il contenuto della citazione non è sbilanciato né in un senso né nell’altro. E’ semplicemente perfetto…
Jul 6th, 2010 at 11:11 pm
libertà Says
La coincidenza con il post non appare immediata, ma nella mia conclusione avevo già fatto il primo passo: la proprietà è un istituto (giuridico)!
Il diritto è un fenomeno dell’ingegno umano. Gli istituti (giuridici) sono “mere creazioni della scienza giuridica”, dell’ingegno umano.
Sull’utilità delle definizioni generali per la ricostruzione razionale del sistema e per la risoluzione corretta dei casi concreti penso non vi sia discussione.
La questione pertanto si traduce nell’individuare i presupposti giusti, che consentono di giungere alla verità scientifica sulla definizione dell’attuale “diritto di proprietà”. Ebbene, ciò discende direttamente dall’idea di diritto che si accetta. Nel nostro ordinamento “è la legge il centro di gravità del sistema”. Questa non è una concezione sbilanciata verso il positivismo, come è apparsa a prima vista a Silvano, è un dato di fatto scaturente da secoli di esperienza giuridica, che hanno portato gli uomini a credere che il sistema fondato sulla legge predeterminata, generale e astratta sia il sistema in grado di rispondere meglio alle esigenze moderne di certezza ed uguaglianza sostanziale.
Essendo un’idea umana può sempre mutare ed approdare a qualcos’altro!
La citazione non fa altro che illustrare perfettamente quali sono gli elementi che consentono la ricostruzione razionale dell’attuale diritto di proprietà: “…i presupposti normativi; …la prassi risultante dal regolamento privato degli interessi meritevoli; …i perfezionamenti apportati dalle interpretazioni della giurisprudenza e dalle elaborazioni della dottrina, che in larga misura eliminano le scorie e risolvono le antinomie”. Così, “la ricostruzione degli istituti nell’orbita del sistema mira alla ricognizione della loro intrinseca razionalità”.
Per quanto illustrato, i tentativi fatti finora, da studiosi anche autorevoli, di definire il diritto di proprietà, e richiamati nel post, appaiono in tutta la loro incompletezza. Sono carenti dell’elemento “realtà”, che peraltro il post intuisce proprio con i riferimenti al Common Law. In realtà, pur partendo dalla cornice normativa occorre tenere conto anche dei comportamenti concreti degli uomini e dell’incessate lavoro di giudici e dottrina. In conclusione, come per tutti gli istituti giuridici in un sistema intrinsecamente razionale, il diritto di proprietà è “vivo e pulsante”. La libertà per i singoli che ne scaturisce si espande e si contrae a seconda delle diverse contingenze economiche e sociali di volta in volta unanimemente sentite come giuste.
Spero di avere contribuito alla discussione, come Leonardo desiderava.
Jul 7th, 2010 at 8:09 am